CANONI CONCORDATI E CEDOLARE SECCA


CEDOLARE SECCA IN QUALI COMUNI SI APPLICA L’ALIQUOTA AL 10%“IL CASO LOMBARDIA”


A causa, forse, dell’accavallarsi nel mese di febbraio del decreto c.d. “Mille proroghe” con i noti eventi legati al “Coronavirus”, si è generata una discreta confusione sull’aliquota da applicare, in tutta la Lombardia (ma non solo), ai contratti stipulati con canone concordato in base agli accordi territoriali sottoscritti dalla principali organizzazione sindacali della proprietà e dell’inquilinato. Sono circolati e circolano articoli, i più disparati, che invece di chiarire stanno aumentando il senso di confusione e incertezza negli operatori, soprattutto nel comparto degli agenti immobiliari.
Vediamo di fare chiarezza sul tema, con la precisazione che, pur riguardando questo intervento la sola Lombardia, il contenuto sarà riproponibile in ogni Regione che si trovi nelle medesime condizioni.

CEDOLARE SECCA

 “CEDOLARE SECCA: QUANDO IL CONDUTTORE NON E’ UNA PERSONA FISICA”


Luca Capodiferro[1]


Oramai da qualche anno si susseguono le sentenze delle Commissioni Tributarie che, dando ragione al contribuente-locatore, censurano costantemente l’operato dell’Agenzia delle Entrate in tema di applicabilità o meno del regime opzionale della cedolare secca nei casi in cui il conduttore sia una persona giuridica che affitti, però, l’immobile per finalità abitative. Operato che, in modo del tutto unilaterale, ha inteso realizzare un’equiparazione giuridica e fiscale, tra locatore e conduttore, del tutto illegittima in quanto non prevista dal legislatore.