AUTO ELETTRICHE E CONDOMINIO, UN MATRIMONIO POSSIBILE?

Colonnine elettriche in

 condominio: quali 

regole?


La mobilità elettrica, si sa, è sempre più tema di grande attualità. Nelle strade italiane, come nel resto del mondo, aumentano ogni giorno il numero di auto elettriche in circolazione. Quello che, invece, ancora fatica ad aumentare è il numero di colonnine per la ricarica, problema che, da qualche tempo, è diventato argomento di discussione anche nei condominii, visto che i cortili e i giardini privati vengono sempre più spesso trasformati in parcheggi.

Ma quali sono le regole che disciplinano il settore?


La base normativa è costituita dal decreto Sviluppo (Dlgs n. 83/2012) che ha introdotto una serie di novità in materia di edilizia, la più importante delle quali riguarda la modifica dell'articolo 4 del Dpr 380/2001, in cui vengono inseriti due nuovi commi, 1-bis e 1-ter. In particolare, il comma 1-ter introdotto dall'art. 17-quinquies del decreto Sviluppo, per dare pratica attuazione al Piano nazionale delle infrastrutture, aveva stabilito l'obbligo di installare punti di ricarica.

La norma prevedeva l’obbligo per i comuni di adeguare, entro il 1° giugno 2014, il proprio regolamento edilizio subordinando il rilascio del titolo abilitativo dei lavori all'installazione di una colonnina per ciascun posto auto. Non solo, ma tale obbligo doveva scattare per gli edifici di nuova costruzione a uso diverso da quello residenziale con superficie utile superiore a 500 metri quadrati, nonché per i relativi interventi di ristrutturazione edilizia. “Non pago”, il nostro legislatore aveva previsto che, decorso inutilmente il termine del 1° giugno 2014, "le regioni avrebbero dovuto applicare, in relazione ai titoli abilitativi edilizi difformi da quanto ivi previsto, i poteri inibitori e di annullamento stabiliti nelle rispettive leggi regionali".
In teoria, in pratica…

Con il successivo D.lgs n° 257/2016 si è persa l’occasione di dare sistemazione armonica alla materia. Il legislatore ha ribadito la necessità di intervenire e con l'art. 15), modificando ancora una volta l'articolo 4 del T.U. dell'edilizia, di fatto ha prorogato al 31 dicembre 2017 l'entrata in vigore dei punti di ricarica. In realtà non si tratta di una proroga pura e semplice, in quanto l'obbligo di dotarsi delle infrastrutture è stato esteso agli "edifici residenziali di nuova costruzione con almeno 10 unità abitative" e ai relativi interventi di ristrutturazione edilizia. La norma, poi, ha precisato che sarà necessario provvedere alla predisposizione dell'allaccio per la possibile installazione di infrastrutture elettriche per la ricarica dei veicoli idonee a permettere la connessione di una vettura da ciascuno spazio a parcheggio, coperto o scoperto, così come da ciascun box per auto, siano essi pertinenziali o no, in conformità alle disposizioni edilizie di dettaglio fissate nel regolamento stesso e, relativamente ai soli edifici residenziali di nuova costruzione con almeno 10 unità abitative, per un numero di spazi a parcheggio e box auto non inferiore al 20% di quelli totali.

Il tutto, però, si è un po' “diluito” strada facendo!
In ogni caso, la norma c’è.
E siccome il futuro, o almeno parte di esso, sembra andare proprio in questa direzione, chi costruisce / ristruttura (e chi amministra) un condominio farà bene a tenerne conto.

Se l’installazione delle colonnine deve avvenire all’interno dei box privati, sembra non vi siano particolari prescrizioni, fatte salve le precauzioni legate alla sicurezza degli impianti elettrici. Mentre dal punto di vista burocratico, si tratta di attività edilizia soggetta a SCIA.

Diverso diventa il discorso laddove le colonnine vadano installate su parti comuni, come nel cortile condominiale. Questo perché, salvo casi particolari, diventa necessaria la delibera dell’Assemblea di condominio. Il decreto Sviluppo, all'articolo 17-quinquies, comma 2, ha inquadrato l'intervento tra le cosiddette "innovazioni agevolate", prevedendo «in prima e seconda convocazione, le maggioranze previste dall'articolo 1136, secondo comma Codice civile».

Servirà, pertanto, il quorum deliberativo della maggioranza dei partecipanti alla seduta che rappresenti almeno la metà del valore dell'edificio (500 millesimi). L'installazione dovrà in ogni caso considerarsi un'innovazione gravosa o voluttuaria in base all'articolo 1121 del Codice civile, con la conseguenza che i condomini che non intendano trarne vantaggio dovranno essere esonerati da qualsiasi contributo nella spesa.

Ma se le cose andranno davvero così, lo sapremo solo dopo che le sentenze dei tribunali avranno sia colmato le lacune legislative, che creato un “corpus” di decisioni alle quali riferirsi come precedenti da seguire.