LEGGE DI BILANCIO 2020


LEGGE DI BILANCIO 2020
E' stata recentemente pubblicata sulla G.U. la cosiddetta "Legge di bilancio 2020" (Legge n.160/2019). Si evidenziano di seguito alcune novità che interessano il settore immobiliare.

PROROGA DETRAZIONE RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA

Prorogato al 31/12/2020 il termine entro il quale sostenere le spese aventi ad oggetto interventi di riqualificazione energetica per poter fruire della detrazione del cosiddetto "eco-bonus". Immutati i limiti di spesa e le percentuali di detrazione del 65% o del 50%.
Per gli interventi suddetti effettuati sulle parti comuni condominiali la detrazione era già stata riconosciuta dalle precedenti leggi di bilancio per le spese sostenute fino al 31/12/2021.

PROROGA DETRAZIONE RECUPERO EDILIZIO
Anche la detrazione del 50% delle spese relative agli interventi di recupero del patrimonio edilizio è stata prorogata fino al 31/12/2020.

PROROGA "BONUS MOBILI"
Viene confermata anche per il 2020 la detrazione del 50% sulle spese sostenute fino al limite di Euro 10.000 per l'acquisto di mobili e/o grandi elettrodomestici di categoria A+ finalizzati all'arredo dell'immobile oggetto di interventi di recupero edilizio iniziati a decorrere dall'1/1/2019.

PROROGA "BONUS VERDE"
E' stata prorogata con il "Decreto mille proroghe" per tutto il 2020  la detrazione del 36% per le spese sostenute fino ad Euro 5.000 per unità immobiliare ad uso abitativo aventi ad oggetto la sistemazione a verde di aree scoperte private di edifici esistenti, recinzioni, impianti di irrigazione e realizzazione di pozzi, nonché coperture a verde e giardini pensili.

"BONUS FACCIATE"
E' stata introdotta una nuova detrazione pari al 90% delle spese sostenute esclusivamente nel 2020 per gli interventi edilizi sulle strutture opache delle facciate, su balconi, fregi e ornamenti, inclusi quelli di sola pittura e tinteggiatura esterna, finalizzati al recupero o al restauro della facciata esterna degli edifici ubicati in zona A (centri storici) o B (zone totalmente o parzialmente edificate) di cui al DM n.1444/68.
Per la detrazione non è previsto un limite di spesa e va ripartita in 10 quote annuali di pari importo.
Se gli interventi influiscono sulle caratteristiche termiche dell'edificio oppure interessano oltre il 10% dell'intonaco della superficie disperdente lorda dello stesso, per poter ottenere la detrazione del 90% occorre rispettare i requisiti previsti dai DDMM 26/6/2015 e 11/03/2008 e quanto previsto dai commi 3-bis e 3-ter dell'art.14 del DL n.63/2013 in tema di interventi di "eco-bonus".

CREDITO DI IMPOSTA SICUREZZA DEGLI IMMOBILI
E' stato previsto un credito di imposta ai fini Irpef per il sostenimento di spese relative all'acquisizione e predisposizione di sistemi di monitoraggio strutturale continuo. Le modalità attuative saranno demandate al MEF.

IMPOSTA SOSTITUTIVA PLUSVALENZA
CESSIONE IMMOBILE
A partire dagli atti di compravendita stipulati dal 1/1/2020 è stata aumentata dal 20% al 26% l'imposta sostitutiva riscossa dal notaio da calcolare sulla plusvalenza realizzata in caso di cessione a titolo oneroso di beni immobili acquistati o costruiti da non più di 5 anni  ( e non utilizzati per la maggior parte del periodo come abitazione principale) se si opta per questo tipo di tassazione in luogo della tassazione ordinaria.

RIVALUTAZIONE TERRENI
Anche per il 2020 sarà possibile procedere al rideterminare il costo di acquisto dei terreni edificabili e agricoli posseduti a titolo di proprietà, usufrutto, superficie ed enfiteusi alla data dell'1/1/2020 da parte di persone fisiche private. Entro il 30/6/2020 occorrerà procedere alla redazione ed asseverazione della perizia di stima e al versamento dell'intera imposta sostitutiva dell'11% o della prima delle tre rate in caso di pagamento rateale.

DETRAZIONI SOLO SE TRACCIATE
La detrazione ai fini Irpef degli oneri di cui all'art.15 del Tuir sarà possibile solo se la spesa sarà effettuata mediante versamenti bancari/postali e altri sistemi di pagamento tracciabili come ad esempio carte di debito e di credito, prepagate.
La suddetta norma non si applicherà per l'acquisto di medicinali, dispositivi medici e per le prestazioni sanitarie rese da strutture pubbliche/private accreditate al SSN.