UNIFICAZIONE IMU-TASI


UNIFICAZIONE IMU-TASI

Dal 2020 l'IMU e la TASI vengono sostituite dalla "nuova IMU" la cui disciplina è sostanzialmente quella previgente. 
Dal punto di vista soggettivo, rispetto alla precedente normativa, in caso di separazione o divorzio è soggetto passivo della nuova IMU il coniuge assegnatario della casa familiare a seguito di Provvedimento del Giudice solo in presenza di figli minori.
Dal punto di vista oggettivo si possono rilevare le seguenti differenze rispetto alla previgente disciplina in tema di vecchia "IMU-TASI":
- non è più prevista l'assimilazione all'abitazione principale per l'unità immobiliare posseduta da italiani non residente iscritti all'AIRE e già pensionati negli Stati di residenza;
- ai fini dell'esclusione da imposizione IMU dell'abitazione principale, è considerata parte integrante del fabbricato oltre all'area occupata dalla costruzione anche quella che ne costituisce pertinenza esclusiva ai fini urbanistici purché accatastata unitariamente;
- l'esenzione da IMU dei terreni edificabili in caso di proprietà da parte di imprenditori agricoli - coltivatori diretti e non è limitata solo ai comproprietari che rivestono tale qualifica;
- per gli immobili rurali strumentali non è più prevista l'esenzione dall'IMU; l'aliquota di base sarà dello 0,1% con la possibilità da parte del Comune di ridurla fino ad azzerarla.

Ai fini della determinazione dell'imposta è stato chiarito che il giorno di trasferimento del possesso lo si computa in capo all'acquirente e che l'imposta del mese di trasferimento resta interamente a carico del medesimo nel caso in cui i giorni di possesso risultino uguali a quelli del cedente.
In tema di versamento dell'imposta la prima rata dovuta per il primo semestre sarà determinata applicando le aliquote e le detrazioni previste per l'anno precedente; la seconda rata a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno sarà calcolata a conguaglio sulla base delle aliquote pubblicate sul sito Internet del MEF entro il 28/10 di ciascun anno. Solo per il 2020 la prima rata sarà pari al 50% di quanto versato a titolo di IMU e TASI per il 2019.
Con riferimento alle aliquote si è previsto che:
-per l'abitazione principale di categoria A/1, A/8 o A/9 e relative pertinenze, l'aliquota base sarà pari allo 0,5% che il Comune potrà aumentare dello 0,1% o diminuire fino all'azzeramento; la detrazione di Euro 200,00 non subirà modifiche rispetto alla normativa della vecchia IMU;
- per i fabbricati rurali ad uso strumentale l'aliquota di base sarà pari allo 0,1% che il Comune potrà solo ridurre fino all'azzeramento;
- per i terreni agricoli l'aliquota base sarà dello 0,76% che il Comune potrà aumentare fino all'1,06% o diminuire fino all'azzeramento;
- per gli immobili ad uso produttivo di categoria "D" l'aliquota base sarà dello 0,86% che il Comune potrà aumentare fino all'1,06% o diminuire fino allo 0,76%;
- per gli altri immobili diversi dai precedenti l'aliquota base sarà pari allo 0,86% che il Comune potrà aumentare fino all'1,06% o diminuire fino all'azzeramento.



Dal 2020 i Comuni potranno aumentare l'aliquota massima dell'1,06% fino all'1,14% in sostituzione della maggiorazione TASI dello 0,08%.
Dal 2021 i Comuni potranno diversificare le aliquote suddette esclusivamente con riferimento ad una griglia di fattispecie individuata dal MEF.
Rimane immutata l'agevolazione della riduzione al 75% dell'imposta IMU dovuta per le abitazioni locate a canone concordato.
Si sottolinea comunque il fatto che l'abrogazione della TASI  a seguito dell'unificazione nella "nuova IMU" comporterà comunque un aggravio di costi in capo ai proprietari poiché su di essi graverà la quota fino al 2019 a carico degli inquilini.
Dal 2020 la scadenza per la presentazione della dichiarazione IMU torna ad essere il 30/6 dell'anno successivo a quello in cui il possesso degli immobili ha avuto inizio o sono intervenute variazioni rilevanti ai fini dell'imposta.