UNIFICAZIONE IMU-TASI
Dal 2020 l'IMU
e la TASI vengono sostituite dalla "nuova IMU" la cui disciplina è
sostanzialmente quella previgente.
Dal punto di
vista soggettivo, rispetto alla precedente normativa, in caso di separazione o
divorzio è soggetto passivo della nuova IMU il coniuge assegnatario della casa
familiare a seguito di Provvedimento del Giudice solo in presenza di figli
minori.
Dal punto di
vista oggettivo si possono rilevare le seguenti differenze rispetto alla previgente
disciplina in tema di vecchia "IMU-TASI":
- non è più
prevista l'assimilazione all'abitazione principale per l'unità immobiliare
posseduta da italiani non residente iscritti all'AIRE e già pensionati negli
Stati di residenza;
- ai fini dell'esclusione
da imposizione IMU dell'abitazione principale, è considerata parte integrante
del fabbricato oltre all'area occupata dalla costruzione anche quella che ne
costituisce pertinenza esclusiva ai fini urbanistici purché accatastata
unitariamente;
- l'esenzione
da IMU dei terreni edificabili in caso di proprietà da parte di imprenditori
agricoli - coltivatori diretti e non è limitata solo ai comproprietari che
rivestono tale qualifica;
- per gli
immobili rurali strumentali non è più prevista l'esenzione dall'IMU; l'aliquota
di base sarà dello 0,1% con la possibilità da parte del Comune di ridurla fino
ad azzerarla.
Ai fini della
determinazione dell'imposta è stato chiarito che il giorno di trasferimento del
possesso lo si computa in capo all'acquirente e che l'imposta del mese di
trasferimento resta interamente a carico del medesimo nel caso in cui i giorni
di possesso risultino uguali a quelli del cedente.
In tema di
versamento dell'imposta la prima rata dovuta per il primo semestre sarà
determinata applicando le aliquote e le detrazioni previste per l'anno
precedente; la seconda rata a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno sarà
calcolata a conguaglio sulla base delle aliquote pubblicate sul sito Internet
del MEF entro il 28/10 di ciascun anno. Solo per il 2020 la prima rata sarà
pari al 50% di quanto versato a titolo di IMU e TASI per il 2019.
Con riferimento
alle aliquote si è previsto che:
-per
l'abitazione principale di categoria A/1, A/8 o A/9 e relative pertinenze,
l'aliquota base sarà pari allo 0,5% che il Comune potrà aumentare dello 0,1% o
diminuire fino all'azzeramento; la detrazione di Euro 200,00 non subirà
modifiche rispetto alla normativa della vecchia IMU;
- per i
fabbricati rurali ad uso strumentale l'aliquota di base sarà pari allo 0,1% che
il Comune potrà solo ridurre fino all'azzeramento;
- per i terreni
agricoli l'aliquota base sarà dello 0,76% che il Comune potrà aumentare fino
all'1,06% o diminuire fino all'azzeramento;
- per gli
immobili ad uso produttivo di categoria "D" l'aliquota base sarà
dello 0,86% che il Comune potrà aumentare fino all'1,06% o diminuire fino allo
0,76%;
- per gli altri
immobili diversi dai precedenti l'aliquota base sarà pari allo 0,86% che il
Comune potrà aumentare fino all'1,06% o diminuire fino all'azzeramento.
Dal 2020 i
Comuni potranno aumentare l'aliquota massima dell'1,06% fino all'1,14% in sostituzione
della maggiorazione TASI dello 0,08%.
Dal 2021 i
Comuni potranno diversificare le aliquote suddette esclusivamente con
riferimento ad una griglia di fattispecie individuata dal MEF.
Rimane immutata
l'agevolazione della riduzione al 75% dell'imposta IMU dovuta per le abitazioni
locate a canone concordato.
Si sottolinea
comunque il fatto che l'abrogazione della TASI
a seguito dell'unificazione nella "nuova IMU" comporterà
comunque un aggravio di costi in capo ai proprietari poiché su di essi graverà la
quota fino al 2019 a carico degli inquilini.
Dal 2020 la
scadenza per la presentazione della dichiarazione IMU torna ad essere il 30/6
dell'anno successivo a quello in cui il possesso degli immobili ha avuto inizio
o sono intervenute variazioni rilevanti ai fini dell'imposta.