SPECIALE BONUS FACCIATE 2020
La
legge di Bilancio 2020 ha introdotto una nuova detrazione fiscale relativa agli
immobili, si tratta del cosiddetto "bonus facciate" che prevede
l'attribuzione di una detrazione di imposta del 90%, senza alcun tetto di
spesa, da recuperare in dieci anni per le spese sostenute, esclusivamente nel
2020, relative agli interventi edilizi finalizzati al recupero o restauro
delle facciate degli edifici già esistenti; non spetta quindi alcuna
agevolazione in merito alle nuove costruzioni. Anche la semplice manutenzione
ordinaria è inclusa nell'agevolazione in commento.
Intanto,
vediamo cosa dice la norma in questione:
Articolo 1, commi
219-224, della legge n. 160 del 27 dicembre 2019
(legge di bilancio 2020)
219.
Per le spese documentate, sostenute nell’anno 2020, relative agli interventi,
ivi inclusi quelli di sola pulitura o tinteggiatura esterna, finalizzati al
recupero o restauro della facciata esterna degli edifici esistenti ubicati in
zona A o B ai sensi del decreto del Ministro dei lavori pubblici 2 aprile 1968,
n. 1444, spetta una detrazione dall’imposta lorda pari al 90 per cento.
220.
Nell’ipotesi in cui i lavori di rifacimento della facciata, ove non siano di
sola pulitura o tinteggiatura esterna, riguardino interventi influenti dal
punto di vista termico o interessino oltre il 10 per cento dell’intonaco della
superficie disperdente lorda complessiva dell’edificio, gli interventi devono
soddisfare i requisiti di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico
26 giugno 2015, pubblicato nel supplemento ordinario n. 39 alla Gazzetta
Ufficiale n. 162 del 15 luglio 2015, e, con riguardo ai valori di trasmittanza
termica, i requisiti di cui alla tabella 2 dell’allegato B al decreto del
Ministro dello sviluppo economico 11 marzo 2008, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 66 del 18 marzo 2008. In tali ipotesi, ai fini delle verifiche e
dei controlli si applicano i commi 3-bis e 3-ter dell’articolo 14 del
decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge
3 agosto 2013, n. 90.
221.
Ferme restando le agevolazioni già previste dalla legislazione vigente in
materia edilizia e di riqualificazione energetica, sono ammessi al beneficio di
cui ai commi da 219 a 224 esclusivamente gli interventi sulle strutture opache
della facciata, su balconi o su ornamenti e fregi.
222.
La detrazione è ripartita in dieci quote annuali costanti e di pari importo
nell’anno di sostenimento delle spese e in quelli successivi.
223.
Si applicano le disposizioni del regolamento di cui al decreto del Ministro
delle finanze 18 febbraio 1998, n. 41.
224.
Conseguentemente, il Fondo per interventi strutturali di politica economica, di
cui all’articolo 10, comma 5, del decreto legge 29 novembre 2004, n. 282,
convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, è
incrementato di 0,5 milioni di euro per l’anno 2020, di 5,8 milioni di euro per
l’anno 2021 e di 3,6 milioni di euro annui dall’anno 2022 all’anno 2030.
Cerchiamo
di capirci di più!!
La normativa non sembra porre vincoli
collegati alla data di esecuzione dell'intervento in quanto prevede solo che le
spese siano sostenute nel 2020 rendendo quindi agevolabili anche i
lavori edilizi già in corso negli anni precedenti limitatamente alle spese
sostenute nel 2020. La detrazione è quindi collegata al principio di cassa
ed è indipendente dalla data di avvio degli interventi cui i pagamenti si
riferiscono. Saranno così oggetto del "bonus facciate" non solo
gli interventi edilizi realizzati e pagati nel 2020, ma anche quelli iniziati
nel 2019 o negli anni precedenti per i quali il pagamento avverrà nel 2020;
allo stesso modo saranno oggetto di agevolazione i pagamenti di lavori eseguiti
sempre nel 2020 ma relativi ad interventi che verranno realizzati negli anni
successivi il 2020 stesso.
Prendendo in considerazione l'ubicazione
degli immobili la normativa esclude dall'agevolazione gli
interventi edilizi realizzati su edifici, di solito isolati, situati nelle aree
agricole e negli insediamenti industriali a bassa intensità di urbanizzazione. La
formulazione del "bonus facciate", infatti, limita le spese
detraibili agli edifici esistenti ubicati in "zona omogenea" A o B
così come definiti dal DM 1444/68. Il contribuente dovrà quindi
preventivamente accertarsi presso l'ufficio tecnico comunale se il proprio
edificio ricada o meno nelle suddette zone.
Vediamo questo Decreto:
DECRETO MINISTERIALE 2
aprile 1968, n. 1444 (pubblicato nella g. u. 16 aprile 1968, n. 97).
Limiti
inderogabili di densitaà edilizia, di altezza, di distanza fra i fabbricati e
rapporti massimi tra spazi destinati agli insediamenti residenziali e
produttivi e spazi pubblici o riservati alle attività collettive, al verde
pubblico o a parcheggi da osservare ai fini della formazione dei nuovi
strumenti urbanistici o della revisione di quelli esistenti, ai sensi dell’art.
17 della legge 6 agosto 1967, n. 765.
(entrato in vigore il 17 aprile 1968)
(Omissis) (entrato in vigore il 17 aprile 1968)
Art. 1.
(Campo di applicazione).
Le disposizioni che seguono si applicano ai nuovi piani regolatori generali e relativi piani particolareggiati o lottizzazioni convenzionate; ai nuovi regolamenti edilizi con annesso programma di fabbricazione e relative lottizzazioni convenzionate; alle revisioni degli strumenti urbanistici esistenti.
Art. 2.
(Zone territoriali omogenee).
Sono considerate zone territoriali omogenee, ai sensi e per gli effetti dell'art. 17 della legge 6 agosto 1967, n. 765:
1.
A)
le parti del territorio interessate da agglomerati urbani che rivestono
carattere storico, artistico o di particolare pregio ambientale o da porzioni
di essi, comprese le aree circostanti, che possono considerarsi parte
integrante, per tali caratteristiche, degli agglomerati stessi;
2.
B)
le parti del territorio totalmente o parzialmente edificate, diverse
dalle zone A): si considerano parzialmente edificate le zone in cui la
superficie coperta degli edifici esistenti non sia inferiore al 12,5% (un
ottavo) della superficie fondiaria della zona e nelle quali la densità
territoriale sia superiore ad 1,5 mc/mq;
3.
C)
le parti del territorio destinate a nuovi complessi insediativi, che
risultino inedificate o nelle quali l'edificazione preesistente non raggiunga i
limiti di superficie e densità di cui alla precedente lettera B);
4.
D)
le parti del territorio destinate a nuovi insediamenti per impianti
industriali o ad essi assimilati;
5.
E)
le parti del territorio destinate ad usi agricoli, escluse quelle in cui
-fermo restando il carattere agricolo delle stesse- il frazionamento delle
proprietà richieda insediamenti da considerare come zone C);
6.
F)
le parti del territorio destinate ad attrezzature ed impianti di
interesse generale.
Per
quanto riguarda la tipologia di immobili, considerando la formulazione generica
della legge, la detrazione dovrebbe spettare anche se le facciate non
riguardano i condomini ma unità abitative unifamiliari (ville private,
villette a schiera) e a prescindere dalla categoria catastale dell'immobile; su
questi aspetti si è in attesa di un chiarimento da parte dell'Agenzia
delle Entrate.
Dal
punto di vista soggettivo non è chiaro se il bonus facciate spetti unicamente
ai contribuenti privati o possa essere estesa anche alle imprese.
Con
riferimento alla tipologia degli interventi la normativa include anche quelli
di sola pulitura o tinteggiatura esterna e fa riferimento alle strutture opache
delle facciate cioè alle pareti nonché
ai balconi, agli ornamenti e ai fregi escludendo tutti gli impianti di ogni
tipo, i cavi e i pluviali. Nell'ipotesi in cui i lavori di rifacimento della
facciata non siano di sola pulitura o tinteggiatura esterna ma influiscano dal
punto di vista termico e interessino oltre il 10% dell'intonaco della superficie
disperdente lorda complessiva dell'edificio, la normativa cerca di trovare un
riallineamento tra il nuovo "bonus facciate" del 90% e lo storico
"eco-bonus". Si prevede infatti che i predetti interventi debbano
soddisfare: 1) i requisiti di cui al D:M: 26/06/2015 (recante l'applicazione
delle metodologie di calcolo delle prestazioni energetiche e la definizione
delle prescrizioni e dei requisiti minimi degli edifici) 2) i requisiti di cui
alla Tabella 2 dell'Allegato B al D.M. 11/03/2008, con riguardo ai valori di
trasmittanza termica.
Questi
interventi "profondi" si concretizzano ad esempio con la posa del
cappotto termico esterno con riqualificazione estetica dell'edificio. In questi
casi il contribuente dovrà richiedere l'assistenza di un tecnico per verificare
che l'intervento edilizio soddisfi i suddetti requisiti per poter accedere alla
detrazione del 90% sull'intero importo della spesa sostenuta. In mancanza dei
requisiti occorrerà suddividere le spese per il semplice rifacimento della
facciata alle quali applicare la detrazione del 90% e le rimanenti spese che
potranno essere oggetto della detrazione dell'eco-bonus. Al bonus facciate si
applicano le disposizioni attuative della detrazione spettante per gli
interventi di recupero del patrimonio edilizio, quindi dovrebbero estendersi al
bonus in commento le regole in materia di modalità di pagamento tracciato con
bonifico "speciale" delle spese.
Si
ricorda che per gli interventi edilizi sulle pareti esterne che non soddisfano
i requisiti del bonus facciate (per esempio nel caso di immobili ubicati in
zona omogenea C), sarà sempre possibile ottenere la detrazione del 50% se i
lavori vengono eseguiti sulle parti condominiali; se i lavori interessano
singole unità immobiliari si evidenzia che la detrazione del 50% sarà
possibile solo se vengono modificati i materiali, le finiture e/o i colori.
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