SPECIALE BONUS FACCIATE 2020


SPECIALE BONUS FACCIATE 2020

La legge di Bilancio 2020 ha introdotto una nuova detrazione fiscale relativa agli immobili, si tratta del cosiddetto "bonus facciate" che prevede l'attribuzione di una detrazione di imposta del 90%, senza alcun tetto di spesa, da recuperare in dieci anni per le spese sostenute, esclusivamente nel 2020, relative agli interventi edilizi finalizzati al recupero o restauro delle facciate degli edifici già esistenti; non spetta quindi alcuna agevolazione in merito alle nuove costruzioni. Anche la semplice manutenzione ordinaria è inclusa nell'agevolazione in commento.



Intanto, vediamo cosa dice la norma in questione:

Articolo 1, commi 219-224, della legge n. 160 del 27 dicembre 2019
(legge di bilancio 2020)
219. Per le spese documentate, sostenute nell’anno 2020, relative agli interventi, ivi inclusi quelli di sola pulitura o tinteggiatura esterna, finalizzati al recupero o restauro della facciata esterna degli edifici esistenti ubicati in zona A o B ai sensi del decreto del Ministro dei lavori pubblici 2 aprile 1968, n. 1444, spetta una detrazione dall’imposta lorda pari al 90 per cento.
220. Nell’ipotesi in cui i lavori di rifacimento della facciata, ove non siano di sola pulitura o tinteggiatura esterna, riguardino interventi influenti dal punto di vista termico o interessino oltre il 10 per cento dell’intonaco della superficie disperdente lorda complessiva dell’edificio, gli interventi devono soddisfare i requisiti di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 26 giugno 2015, pubblicato nel supplemento ordinario n. 39 alla Gazzetta Ufficiale n. 162 del 15 luglio 2015, e, con riguardo ai valori di trasmittanza termica, i requisiti di cui alla tabella 2 dell’allegato B al decreto del Ministro dello sviluppo economico 11 marzo 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 66 del 18 marzo 2008. In tali ipotesi, ai fini delle verifiche e dei controlli si applicano i commi 3-bis e 3-ter dell’articolo 14 del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90.
221. Ferme restando le agevolazioni già previste dalla legislazione vigente in materia edilizia e di riqualificazione energetica, sono ammessi al beneficio di cui ai commi da 219 a 224 esclusivamente gli interventi sulle strutture opache della facciata, su balconi o su ornamenti e fregi.
222. La detrazione è ripartita in dieci quote annuali costanti e di pari importo nell’anno di sostenimento delle spese e in quelli successivi.
223. Si applicano le disposizioni del regolamento di cui al decreto del Ministro delle finanze 18 febbraio 1998, n. 41.
224. Conseguentemente, il Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all’articolo 10, comma 5, del decreto legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, è incrementato di 0,5 milioni di euro per l’anno 2020, di 5,8 milioni di euro per l’anno 2021 e di 3,6 milioni di euro annui dall’anno 2022 all’anno 2030.



Cerchiamo di capirci di più!!

La normativa non sembra porre vincoli collegati alla data di esecuzione dell'intervento in quanto prevede solo che le spese siano sostenute nel 2020 rendendo quindi agevolabili anche i lavori edilizi già in corso negli anni precedenti limitatamente alle spese sostenute nel 2020. La detrazione è quindi collegata al principio di cassa ed è indipendente dalla data di avvio degli interventi cui i pagamenti si riferiscono. Saranno così oggetto del "bonus facciate" non solo gli interventi edilizi realizzati e pagati nel 2020, ma anche quelli iniziati nel 2019 o negli anni precedenti per i quali il pagamento avverrà nel 2020; allo stesso modo saranno oggetto di agevolazione i pagamenti di lavori eseguiti sempre nel 2020 ma relativi ad interventi che verranno realizzati negli anni successivi il 2020 stesso.

Prendendo in considerazione l'ubicazione degli immobili la normativa esclude dall'agevolazione gli interventi edilizi realizzati su edifici, di solito isolati, situati nelle aree agricole e negli insediamenti industriali a bassa intensità di urbanizzazione. La formulazione del "bonus facciate", infatti, limita le spese detraibili agli edifici esistenti ubicati in "zona omogenea" A o B così come definiti dal DM 1444/68. Il contribuente dovrà quindi preventivamente accertarsi presso l'ufficio tecnico comunale se il proprio edificio ricada o meno nelle suddette zone.
Vediamo questo Decreto:

DECRETO MINISTERIALE 2 aprile 1968, n. 1444 (pubblicato nella g. u. 16 aprile 1968, n. 97).
Limiti inderogabili di densitaà edilizia, di altezza, di distanza fra i fabbricati e rapporti massimi tra spazi destinati agli insediamenti residenziali e produttivi e spazi pubblici o riservati alle attività collettive, al verde pubblico o a parcheggi da osservare ai fini della formazione dei nuovi strumenti urbanistici o della revisione di quelli esistenti, ai sensi dell’art. 17 della legge 6 agosto 1967, n. 765.
(entrato in vigore il 17 aprile 1968)
(Omissis)
Art. 1.
(Campo di applicazione).

Le disposizioni che seguono si applicano ai nuovi piani regolatori generali e relativi piani particolareggiati o lottizzazioni convenzionate; ai nuovi regolamenti edilizi con annesso programma di fabbricazione e relative lottizzazioni convenzionate; alle revisioni degli strumenti urbanistici esistenti.
Art. 2.
(Zone territoriali omogenee).

Sono considerate zone territoriali omogenee, ai sensi e per gli effetti dell'art. 17 della legge 6 agosto 1967, n. 765:
1.    A)  le parti del territorio interessate da agglomerati urbani che rivestono carattere storico, artistico o di particolare pregio ambientale o da porzioni di essi, comprese le aree circostanti, che possono considerarsi parte integrante, per tali caratteristiche, degli agglomerati stessi;
2.    B)  le parti del territorio totalmente o parzialmente edificate, diverse dalle zone A): si considerano parzialmente edificate le zone in cui la superficie coperta degli edifici esistenti non sia inferiore al 12,5% (un ottavo) della superficie fondiaria della zona e nelle quali la densità territoriale sia superiore ad 1,5 mc/mq;
3.    C)  le parti del territorio destinate a nuovi complessi insediativi, che risultino inedificate o nelle quali l'edificazione preesistente non raggiunga i limiti di superficie e densità di cui alla precedente lettera B);
4.    D)  le parti del territorio destinate a nuovi insediamenti per impianti industriali o ad essi assimilati;
5.    E)  le parti del territorio destinate ad usi agricoli, escluse quelle in cui -fermo restando il carattere agricolo delle stesse- il frazionamento delle proprietà richieda insediamenti da considerare come zone C);
6.    F)  le parti del territorio destinate ad attrezzature ed impianti di interesse generale.


Per quanto riguarda la tipologia di immobili, considerando la formulazione generica della legge, la detrazione dovrebbe spettare anche se le facciate non riguardano i condomini ma unità abitative unifamiliari (ville private, villette a schiera) e a prescindere dalla categoria catastale dell'immobile; su questi aspetti si è in attesa di un chiarimento da parte dell'Agenzia delle Entrate.

Dal punto di vista soggettivo non è chiaro se il bonus facciate spetti unicamente ai contribuenti privati o possa essere estesa anche alle imprese.

Con riferimento alla tipologia degli interventi la normativa include anche quelli di sola pulitura o tinteggiatura esterna e fa riferimento alle strutture opache delle facciate cioè  alle pareti nonché ai balconi, agli ornamenti e ai fregi escludendo tutti gli impianti di ogni tipo, i cavi e i pluviali. Nell'ipotesi in cui i lavori di rifacimento della facciata non siano di sola pulitura o tinteggiatura esterna ma influiscano dal punto di vista termico e interessino oltre il 10% dell'intonaco della superficie disperdente lorda complessiva dell'edificio, la normativa cerca di trovare un riallineamento tra il nuovo "bonus facciate" del 90% e lo storico "eco-bonus". Si prevede infatti che i predetti interventi debbano soddisfare: 1) i requisiti di cui al D:M: 26/06/2015 (recante l'applicazione delle metodologie di calcolo delle prestazioni energetiche e la definizione delle prescrizioni e dei requisiti minimi degli edifici) 2) i requisiti di cui alla Tabella 2 dell'Allegato B al D.M. 11/03/2008, con riguardo ai valori di trasmittanza termica.

Questi interventi "profondi" si concretizzano ad esempio con la posa del cappotto termico esterno con riqualificazione estetica dell'edificio. In questi casi il contribuente dovrà richiedere l'assistenza di un tecnico per verificare che l'intervento edilizio soddisfi i suddetti requisiti per poter accedere alla detrazione del 90% sull'intero importo della spesa sostenuta. In mancanza dei requisiti occorrerà suddividere le spese per il semplice rifacimento della facciata alle quali applicare la detrazione del 90% e le rimanenti spese che potranno essere oggetto della detrazione dell'eco-bonus. Al bonus facciate si applicano le disposizioni attuative della detrazione spettante per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio, quindi dovrebbero estendersi al bonus in commento le regole in materia di modalità di pagamento tracciato con bonifico "speciale" delle spese.

Si ricorda che per gli interventi edilizi sulle pareti esterne che non soddisfano i requisiti del bonus facciate (per esempio nel caso di immobili ubicati in zona omogenea C), sarà sempre possibile ottenere la detrazione del 50% se i lavori vengono eseguiti sulle parti condominiali; se i lavori interessano singole unità immobiliari si evidenzia che la detrazione del 50% sarà possibile solo se vengono modificati i materiali, le finiture e/o i colori.

PER MAGGIORI INFORMAZIONI CHIAMACI O SCRIVICI:

Tel. 0331 770354           Mail: segreteria.varese@confabitare.it