L’emergenza sanitaria non blocca
il pagamento delle rate condominiali
L’attuale emergenza sanitaria ha, tra i tanti problemi, fatto emergere quello delle spese condominiali non pagate da chi vi sarebbe tenuto. Ora, com’è noto tra i compiti dell’amministratore rientra anche quelle di riscuotere i contributi dai condomini e di provvedere alle spese occorrenti per la manutenzione ordinaria delle parti comuni dell’edificio e per l’erogazione dei servizi in favore di tutti i partecipanti al condominio. Tra quesii compiti c’è una sostanziale correlazione, nel senso che l’adempimento del primo condiziona di fatto quello del secondo: se il condomino non versa la propria quota di spesa, l’amministratore non può pagare i fornitori e il condominio rischia la paralisi.
È vero che sempre la legge (articolo 63, disposizioni per l’attuazione del Cc) attribuisce all’amministratore condominiale il potere dovere di agire entro il termine di sei mesi dalla chiusura dell’esercizio per la riscossione forzosa dei contributi dovuti dai condomini morosi. È altrettanto vero che anche gli è concesso di sospendere al condomino moroso l’utilizzazione dei servizi comuni suscettibili di godimento separato. Nessuna norma, però, gli consente di concedere la rateizzazione delle spese condominiali, trattandosi, questa, di una facoltà che compete unicamente all’assemblea.
Non va dimenticato che l’amministratore, quale mandatario del condominio, nell’adempimento dei suoi compiti deve osservare la diligenza del buon padre di famiglia (articolo 1710 del Cc) e dunque uno spregiudicato uso dei mezzi concessigli dalla legge per procedere al recupero dei crediti dai morosi potrebbe, in tempo di Covid-19, configurarsi come un inutile mezzo destinato ad aggravare la già precaria posizione economica del moroso.
Nessuno stop alle rate
Non pensi, d’altro canto, il condomino moroso di sfruttare l’emergenza coronavirus per sottrarsi al pagamento delle spese condominiali: nessuna disposizione prevede la sospensione del versamento delle rate condominiali; né, tanto meno, pensi di far conto sulla sospensione delle iniziative giudiziarie, perché queste (e si è visto con il Dl 18/2010) potrebbero semmai sospendere solo i termini e la trattazione dei procedimenti non urgenti, per nulla inibendo invece il deposito da parte del condominio di ricorsi per decreto ingiuntivo, trattandosi di rapporti tra privati, seppur di rilevanza innegabilmente sociale.