TERRAZZO CONDOIMINIALE

 

Feste sul terrazzo condominiale


Il protrarsi fino alla fine dell’autunno della bella stagione, ha portato – purtroppo anche per ragioni di cronaca nera (anche se, va detto, in quel caso la terrazza era privata)- all'attenzione dell’opinione pubblica un caso molto frequente, almeno stando al numero delle segnalazioni che giungono alle forze dell’ordine. Parliamo delle feste organizzate sulla terrazza condominiale.

Sono possibili?
Lo vieta la legge o il regolamento? Proviamo a fare luce sul tema.

L'art. 1102 del Codice civile recita: «Ciascun partecipante può servirsi della cosa comune, purché non ne alteri la destinazione e non impedisca agli altri partecipanti di farne parimenti uso secondo il loro diritto. A tal fine può apportare a proprie spese le modificazioni necessarie per il migliore godimento della cosa».

La norma, dettata in materia di comunione, è applicabile al condominio negli edifici in ragione di quanto disposto dall'art. 1139 c.c. Nella lettura fornitane dalla giurisprudenza è stato precisato che le modalità d'uso, oltre a non alterare la destinazione e non impedire il pari diritto, non devono recare pregiudizio alla sicurezza, la stabilità ed il decoro dell'edificio. E fin qui appare tutto abbastanza logico. Quindi la libertà di un condomino finisce dove inizia quella degli altri, per dirla con un detto: non posso trasformare la terrazza condominiale in uso a tutti in un'estensione ad uso permanente ed esclusivo della mia proprietà, ma posso certamente farlo di tanto in tanto, se ciò non lede i diritti degli altri o non pregiudica gli interessi citati e tutelati dalla norma.

Il regolamento condominiale, se di natura assembleare può porre dei limiti orari per l'uso delle cose comuni. Orari che devono essere coerenti con quello che è la normale destinazione del bene, le sue possibilità d'uso, la tipologia di edificio: insomma regolamentare l'orario d'uso non può voler dire vietarlo nei fatti. Il divieto di particolari usi è sempre consentito, invece, 

se contenuto in un regolamento contrattuale, dato che l'art. 1102 c.c. non è norma inderogabile.

Resta fermo poi che chi tiene feste sul terrazzo condominiale, fin quando dura l'emergenza sanitaria deve osservare il divieto di assembramento, a tutt'oggi valevole in spazi pubblici e privati, aperti o chiusi.